Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
     Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale

((   1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in
attuazione  dei principi di economicita', efficienza e collaborazione
amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale
e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per
cento  delle  maggiori  somme  relative  a tributi statali riscosse a
titolo  definitivo,  a  seguito  dell'intervento del comune che abbia
contribuito all'accertamento stesso )).
  2.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate,
emanato,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  d'intesa  con  la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali,  sono  stabilite  le modalita' tecniche di accesso
alle   banche  dati  e  di  trasmissione  ai  comuni,  anche  in  via
telematica,  di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in
essi  residenti,  nonche'  quelle  della  partecipazione  dei  comuni
all'accertamento  fiscale  di  cui  al  comma  1  (( anche attraverso
societa' ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati
per  le  attivita'  di  supporto  ai  controlli  fiscali  sui tributi
comunali  )). Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate
le   ulteriori   materie   per   le   quali   i   comuni  partecipano
all'accertamento  fiscale;  in  tale  ultimo  caso, il provvedimento,
adottato  d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i
tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione
graduale in relazione ai diversi tributi.
((    2-bis.  Nelle  province  autonome di Trento e di Bolzano rimane
fermo  quanto  previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme
di  attuazione,  ed  in  particolare  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 )).
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo  16 marzo  1992,  n.  268  (Norme di attuazione
          dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
          materia di finanza regionale e provinciale):
              «Art.   13.   -  1.  La  regione  e  le  province,  per
          l'espletamento  della  loro collaborazione all'accertamento
          delle  imposte  erariali  sui  redditi  di  soggetti aventi
          domicilio  fiscale nei rispettivi territori, hanno facolta'
          di   prendere   visione  delle  dichiarazioni  annuali  dei
          redditi,   delle   dichiarazioni   annuali   dei  sostituti
          d'imposta,  nonche' dei certificati di cui agli articoli 1,
          2,  3  e  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, con modalita' da concordare con
          il Ministero delle finanze.
              2.  Le  amministrazioni  comunali  e  gli enti pubblici
          operanti  nell'ambito  provinciale  sono tenuti a fornire a
          richiesta  qualsiasi informazione utile per le finalita' di
          cui all'art. 82 dello statuto.
              3. La regione e le province possono, con proprie leggi,
          disciplinare  le  modalita'  per  la  messa  a disposizione
          dell'Amministrazione  finanziaria dello Stato, d'intesa con
          la medesima, di beni, attrezzature e personale.».