Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale (( 1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso )). 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 (( anche attraverso societa' ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attivita' di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali )). Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. (( 2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale): «Art. 13. - 1. La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facolta' di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalita' da concordare con il Ministero delle finanze. 2. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalita' di cui all'art. 82 dello statuto. 3. La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalita' per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.».